Bonus facciate 2022:

interventi sulle facciate degli edifici

Come funziona il bonus facciate 2022?

L’agevolazione consiste nella detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES), e consente di recuperare il 60% dei costi sostenuti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Non ci sono limiti massimi di spesa e possono beneficiarne tutti, persone fisiche o imprese, inquilini e proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato.

I lavori di recupero della facciata esterna possono essere effettuati su qualsiasi categoria catastale di edifici, comprese quelli strumentali, purché siano già esistenti.

Una delle condizione fondamentale è che gli immobili si trovino nelle zone A e B, individuate dal Decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone ad esse assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 60% delle spese documentate, e viene ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ammontare della detrazione

L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) pari al 60% per:

  • Le spese documentate e sostenute;

  • Gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);

  • Gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Bonus facciate e ubicazione degli edifici

Per beneficiare della detrazione gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B di cui al Decreto ministeriale n. 1444/68. Quindi, per sapere se un edificio si trova in queste zone è necessario informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni o da un professionista (geometri, architetti, ecc.).

L’art. 2 del D.M. n. 1444/68 definisce:

  • Zona A: le parti del territorio interessate da aglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli aglomerati stessi;

  • Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Zone assimilate dall’ente locale

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/2020, ha precisato che la detrazione spetta anche se gli edifici sono ubicati nelle zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In questi casi, l’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento deve risultante dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti.

Zone escluse

Sono escluse dalla detrazione in commento le zone omogenee C, D, E ed F definite dal Decreto Ministeriale n. 1444/68. Ad esempio, non è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le case isolate e per quelle situate in zone rurali.

Chi può beneficiare del bonus facciate?

Come abbiamo detto, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES).

La detrazione riguarda, quindi, tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:

  • Residenti e non residenti in Italia;

  • A prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari;

  • Soggetti all’IRPEF o all’IRES.

Rientrano tra i soggetti beneficiari del bonus facciate:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

  • Le società semplici;

  • Le associazioni tra professionisti;

  • I soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Possessori e detentori dell’immobile

Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre:

  • Possesso dell’immobile oggetto dell’intervento, sulla base dei titoli di:

    • Piena proprietà;

    • Nuda proprietà;

    • Altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie);

  • Detenzione dell’immobile sulla base di un contratto di:

    • Locazione, anche finanziaria;

    • Comodato, regolarmente registrato, l’inquilino e comodatario devono ottenere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possesso o detenzione: chiarimenti dell’agenzia delle entrate

Nella Circolare n. 2/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter beneficiare della detrazione necessario che il possesso o la detenzione dell’immobile sussista:

  • Al momento di avvio dei lavori;

  • Al momento di sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.

Pertanto, il titolo di detenzione dell’immobile deve risultare da un atto registrato:

  • Dalla data di inizio lavori;

  • Dalla data del pagamento delle spese se i lavori non sono ancora iniziati, ma si è provveduto già ad effettuare il pagamento.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che il diritto alla detrazione è precluso per coloro che provvedono alla successiva regolarizzazione dei contratti che non erano registrati alla data di inizio lavori o al momento del pagamento se anteriore.

Familiare convivente

La detrazione spetta:

  • Ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile;

  • Ai conviventi di fatto definiti dalla L. n. 76/2016, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

A questi soggetti la detrazione è subordinata alla circostanza che:

  • Il rapporto di convivenza con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento sussista:

    • Alla data di inizio dei lavori;

    • Al momento di sostenimento delle spese (se anteriore);

  • Le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Per fruire del bonus facciate non è necessario che i familiari devono attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Promissario acquirente

Il promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento può beneficiare del bonus facciate a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Lavori in proprio

La detrazione può essere fruita anche da coloro che eseguono i lavori in proprio, con riferimento alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Bonus facciate: cosa si intende per facciata?

La detrazione per il Bonus facciate, è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di tutti gli edifici esistenti.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interventi devono essere eseguiti sulla parte esterna visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno a prescindere delle esposizioni – nord, sud, ovest ed est).

L’agevolazione spetta anche per le facciate che non riguardano i condomini, come ad esempio, le ville private e le villette a schiera.

Edifici interessati dall’agevolazione

L’agevolazione si applica per gli interventi eseguiti su:

  • Gli edifici esistenti;

  • Parti di edifici esistenti;

  • Unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali;

  • Sono compresi gli immobili vincolati che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc.

I lavori ammessi in detrazione nel bonus facciate

Per poter beneficiare del bonus facciate gli interventi devono essere “finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”.

L’agevolazione riguarda:

 lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:

  • Interventi sulle strutture opache della facciata;

  • Lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;

  • I lavori di pulitura;

  • Tinteggiatura esterna;

  • Interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

  • Consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;

  • Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;

  • I lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

È possibile portare in detrazione anche le spese per:

  • Acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;

  • Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, per esempio: le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.