SUPERBONUS 2023 da 110 a 90 %

guida completa con tutte le novità

Dal 2023 parte la fase di transizione del Superbonus da 110 % a 90 %. Da quest’anno l’agevolazione viene depotenziata con un sistema “a scalare” che modifica uno degli strumenti più espansivi e rivoluzionari introdotti nel settore edile.

Sono stati il Decreto Aiuti Quater e la Legge di Bilancio 2023 a definire il nuovo calendario delle scadenze per il Superbonus “pieno” cambiando, tra l’altro, anche le regole sulle cessioni del credito.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è e come funziona Superbonus nel 2023, quali sono le varie scadenze del passaggio da 110% a 90% e tutte le novità introdotte dagli ultimi strumenti legislativi.

COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 2023

La detrazione relativa al Superbonus può essere fruita in tre modi diversi, ossia:

  • direttamente entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In tal caso, viene ripartita (secondo le regole valide dal 1° gennaio 2022 e anche per il 2023), in 4 quote annuali di pari importo;

  • con lo sconto in fattura, ovvero optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi;

  • con la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari entro specifici limiti che vi spieghiamo più avanti.

COME CAMBIA IL SUPERBONUS NEL 2023

Sin dalla sua introduzione, tuttavia, il Superbonus ha evidenziato problematiche applicative. Ciò ha costretto il Parlamento e il Governo a intervenire più volte per cercare di migliorare la misura in due direzioni per renderla, da una parte, più sostenibile per le Casse dello Stato e, dall’altra, per aggirare le frodi nelle cessioni del credito.

Le novità in questa direzione per il 2023 sono quindi le seguenti:

  • il passaggio della detrazione applicabile del Superbonus da 110 % a 90 % a partire dal 1° gennaio 2023 per la generalità dei casi e dei soggetti ammessi all’incentivo, stabilita dal Decreto Aiuti Quater, salvo eccezioni.

  • l’aumento da 4 a 5 del numero totale delle possibili cessioni del credito. Risulta quindi esserci una prima cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori (non più due come in precedenza) in favore di soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari oppure assicurazioni. Infine, le banche hanno la possibilità di cessione del credito, per un ulteriore passaggio, ai loro correntisti muniti di partita IVA. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge, dopo un primo ok in Legge di Bilancio 2023 per il periodo scoperto tra il 1° gennaio all’entrata in vigore, appunto, del DL Aiuti Quater. ;

  • la possibilità per le imprese che realizzano lavori con il Superbonus e hanno problemi di liquidità di accedere alle garanzie SACE, per i cosiddetti “prestiti ponte”. Parliamo di finanziamenti a garanzia pubblica, a corto termine, per chi ha un credito in attesa di essere incassato. L’obiettivo della misura è cercare di sbloccare il mercato edile.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  • condomìni;

  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento. Vale anche per i proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;

  • Istituti autonomi case popolari (IACP);

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Il Superbonus è legato al sostenimento di interventi riconducibili a quelli trainanti e anche gli interventi trainati che hanno come scopo l’efficientamento energetico, il consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. L’obiettivo è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi principali (trainanti) agevolabili ammessi sono:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Invece, gli interventi aggiuntivi o trainati, cioè quelli eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sono:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche